Le Sezioni Unite della Cassazione confermano la carenza di giurisdizione della Corte dei Conti per gli amministratori di società partecipata in carenza di “rapporto di servizio”

Con recentissima sentenza n. 223/2022 pubblicata il 18.5 u.s. la Cassazione Civile a SSUU si è pronunciata su peculiare caso in materia di giurisdizione contabile.

Nel merito, nel mirino della Procura erano finiti alcuni amministratori di società a controllo pubblico gerenti servizi di trasporto pubblico, unitamente a funzionari pubblici delle amministrazioni partecipanti; per l’inquirente la responsabilità in capo agli amministratori della SpA si annidava in una pretesa mala gestio della società di trasporto, che avrebbe occasionato necessariamente le antieconomiche erogazioni pubbliche a sostegno dell’azienda. La Procura contabile aveva sostenuto, in tale caso, un danno diretto agli enti partecipanti.

Nella sentenza in parola, le Sezioni Unite, hanno osservato che non costituisce causa di esclusione della giurisdizione erariale il titolo in base al quale il soggetto investito di servizio pubblico è chiamato a svolgerlo (concessione o contratto) rileva, invece, l’erogazione di pubblico denaro, che però non genera ipso facto l’attrazione al controllo contabile risarcitorio se non sia prospettata dall’inquirente, nella causa petendi, la sussistenza di un rapporto di servizio secondo i principi dell’art. 103 Cost.
Nel caso concreto – hanno affermato gli ermellini – pur essendo incontestato che l’azienda svolgesse il servizio di TPL e la gestione dell’infrastruttura ferroviaria, “nessun rapporto di servizio si è instaurato tra i due enti pubblici e gli amministratori della società, ciò elidendo quell’elemento di collegamento istitutivo della giurisdizionale contabile, che qualifica la rilevanza del requisito sostanziale-oggettivo del danno erariale”.
Quindi le SSUU della Cassazione, ragionando sulla configurabilità di un rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione contabile, hanno sancito che nella valutazione dell’effettivo svolgimento, da parte della società privata, di funzioni istituzionalmente spettanti all’ente pubblico, ferma la irrilevanza della natura privatistica del prestazioni individuate dalla convezione regolatrice, non trova radicamento la giurisdizione contabile, ove risulta impossibile imputare personalmente agl’amministratori e ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l’ente e l’amministratore della società cui sia stato affidato l’espletamento di compiti riguardanti il pubblico servizio.

Sotto altro aspetto, le Sezioni Unite hanno scrutinato l’art. 12 TUSP co. 2 e rilevato che, in generale, la norma non preclude la possibilità di ricercare in termini oggettivi, il danno diretto, patrimoniale o non patrimoniale, subìto dagli enti partecipanti dalla condotta di amministratori di società non in house.
E tuttavia anche in questo caso, se il giudice erariale non vìola il limite della riserva di amministrazione ove controlli la giuridicità sostanziale dell’attività amministrativa (osservanza dei canoni di condotta e verifica del rispetto principio di ragionevolezza per il soddisfare l’interesse pubblico), tale controllo afferisce ai limiti interni della giurisdizione contabile e non all’osservanza dei suoi limiti esterni, unico profilo deducibile in Cassazione contro le decisioni della Corte dei Conti, per l’effetto l’eventuale erroneità delle valutazioni si traduce in error in iudicando e non può essere dedotta in sede di ricorso ex art. 362 cpc. Pertanto il ricorso della procura generale è stato dichiarato inammissibile.

Nella complessa motivazione del provvedimento, che rappresenta lo stato dell’arte in una dibattuta questione processuale, gli ermellini hanno accolto alcune argomentazioni difensive di Malena & Associati, che difendeva un componente del CdA della società partecipata.
Il giudizio è stato curato dall’avv. Michele Mascolo.

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