Nozione di società a controllo pubblico

Con Sentenze nn. 840 e 841 pubblicate in data 6.12.2021 il Tar Marche ha avuto modo di pronunciarsi sul sempre attuale tema della nozione di società a controllo pubblico, in particolare in quei casi nei quali pur essendovi un capitale frazionato tra più amministrazioni pubbliche, non risultino esistenti clausole statutarie o patti parasociali in grado di precostituire un nucleo di controllo societario.

Nel caso esaminato, pertanto, alcune amministrazioni comunali avevano comunque qualificato Conerobus S.p.A. a controllo pubblico.
La società di TPL, difesa dallo studio Massimo Malena & Associati, insieme al prof. avv. Fimmanò e all’avv. Galvani ha pertanto richiesto l’annullamento delle deliberazioni adottate dai Comuni soci ai sensi dell’art. 20 TUSP.

Il Tribunale – confermando l’orientamento precedente e richiamando la sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale – ha ribadito che, in assenza di una situazione di controllo monocratico ai sensi dell’art. 2359 c.c., per la concretizzazione di un controllo pubblico congiunto è strettamente necessaria una clausola statutaria o un patto parasociale che ne disciplini il contenuto, in linea con quanto disposto dall’art. 2, co. 2, lett. b).

Si segnalano i richiamati provvedimenti giudiziali in quanto consentono di consolidare l’orientamento ormai maggioritario della giurisprudenza in materia di definizione di società a controllo pubblico.

Per MM&A hanno agito, in particolare, il partner Bruno Bitetti e l’avv. Luca Petruzzi.

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