Non spetta il diritto di recesso alla P.A. nella holding operante nei SIEG

Non spetta il diritto di recesso alla P.A. nella holding operante nei SIEG

La Corte di Appello di Firenze riconosce l’impossibilità di applicare l’art. 1, c. 569 L. 147/2013 (oggi art. 24 TUSP) ad LFI S.p.A. assistita da Massimo Malena & Associati

Con sentenza n. 2249/2022 la Corte di Appello di Firenze – nell’ambito di un giudizio instaurato da un’amministrazione locale nei confronti della propria partecipata per il riconoscimento del diritto di recesso e la liquidazione della relativa quota azionaria in denaro ai sensi dell’art. 1, c. 569 della L. 147/2013 – ha ritenuto che la suddetta partecipazione non rientri tra quelle “vietate”.

Il Collegio, in pieno accoglimento delle tesi difensive di MM&A, in riforma della sentenza di primo grado ha affermato che – in ipotesi di gruppi societari – la circostanza che la holding eserciti i servizi di trasporto per il tramite delle società controllate non fa venir meno la condizione di pertinenza della partecipazione pubblica ai “servizi di interesse generale” e, pertanto, non si è in presenza di una partecipazione “vietata”, assoggettabile alla disciplina dell’art. 1, comma 569, ratione temporis applicabile, e che costituisce l’antecedente normativo dell’art. 24 del TUSP.

In tali ipotesi, pertanto, la P.A. non ha titolo a richiedere il recesso e la liquidazione della partecipazione in virtù di tali norme pubblicistiche.

Il giudizio è stato curato dagli avv.ti Bruno Bitetti e Sarah Fionchetti.

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