Nessun costo a carico dell’azienda per il rinnovo della CQC

La Corte d’Appello dell’Aquila, accogliendo la tesi esposta dallo Studio Malena e riformando le sentenze di I grado nn. 163 e 164 del 2024 del Tribunale del Lavoro di Chieti, con la sentenza n. 343/25 ha rigettato la domanda dei lavoratori a vedersi riconoscere il  diritto ad ottenere sia il rimborso delle spese sostenute per il rinnovo della CQC, che la retribuzione delle 35 ore del corso svolto a tal fine al di fuori dell’orario di lavoro.

 

La Corte ha escluso l’interesse esclusivo dell’azienda a ricevere la prestazione, evidenziando che il possesso della CQC ed i relativi obblighi di rinnovo, previa formazione professionale, non sono correlati al rapporto di lavoro in sé, bensì alla disciplina pubblicistica dei titoli abilitativi alla guida.

 

L’insussistenza di un diritto al rimborso in capo ai lavoratori troverebbe infine conferma nell’assenza di previsioni di legge o del CCNL di settore che pongano a carico del datore di lavoro gli oneri per il conseguimento o gli ordinari rinnovi periodici della CQC.

 

Per Massimo Malena & Associati hanno agito gli avvocati Antonella Loiacono, Paola Rubini e Raffaella Maddaloni.

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