Massimo Malena & Associati vince in Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 31 D.L. 4/2006 in materia di rimborsi degli oneri connessi alle ex gestioni governative.

A seguito dell’azione promossa da un’azienda campana – assistita e difesa da Massimo Malena & Associati – per il rimborso degli oneri connessi al subentro nei rapporti giuridici dell’ ex gestioni governative, la Corte di Appello di Roma, accogliendo l’istanza formulata dai difensori, ha rimesso gli atti di causa alla Consulta, con ordinanza del 19.07.2017, dubitando della legittimità dell’art. 31 del D.L. 4/2006.
La predetta disposizione normativa stabiliva che non potevano essere accolte dal MIT le richieste di rimborso pervenute successivamente al 31.8.2005, imponendo così un termine retroattivo

rispetto all’emanazione della legge stessa (13.2.2006) e cancellando – ex abrupto – il sistema di regolazione debitoria degli oneri finanziari sopportati dalle aziende subentranti nei rapporti giuridici delle ex gestioni governative e connessi a dette gestioni.

Con sentenza n. 54/2019 la Corte Costituzionale, dopo aver ricordato che – in via generale – non può essere esclusa la potestà del legislatore di adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, ha però precisato che ciò può avvenire “a condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. Nel caso in esame, l’assetto normativo preesistente alla disposizione denunciata era tale da far sorgere nelle aziende interessate la ragionevole fiducia nella possibilità di esercitare il diritto al rimborso, una volta conclusi gli eventuali giudizi sino al termine ordinario di prescrizione di questo diritto”.

Alla luce della presente pronuncia, pertanto, nell’ambito dei giudizi avviati per il riconoscimento dei rimborsi degli oneri connessi alle ex gestioni governative, l’art. 31 non potrà più essere opposto quale ostacolo al riconoscimento di tali oneri.

Il giudizio è stato curato dagli avv.ti Massimo Malena e Michele Mascolo.

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