La Commissione Europea conferma la posizione di MM&A ed Anav sul diritto al beneficio sull’accisa sul gasolio anche per i servizi di noleggio

A fronte delle istanze di rimborso dell’accisa versata per l’acquisto di gasolio nell’ambito di servizi di noleggio, l’Agenzia delle Dogane ha costantemente negato il riconoscimento del rimborso sul presupposto che lo svolgimento di tali servizi non è ricompreso tra le ipotesi tassativamente indicate dall’art. 24-ter del D. Lgs. n. 504/95.

Alcune aziende del settore del noleggio, pertanto, con il patrocinio di MM&A (curano il contenzioso, in particolare, gli avv.ti Massimo Malena, Bruno Bitetti, Vitaliano Mastrorosa e Sarah Fionchetti) hanno gravato in giudizio i provvedimenti di diniego, sostenendo l’impossibilità per il legislatore interno di adottare una nozione più restrittiva – rispetto a quella individuata dall’art. 7 della direttiva 2003/96/CE – di “gasolio ad uso commerciale”, con l’effetto di restringere la platea dei soggetti beneficiari e di escludere i servizi di noleggio.

Il legislatore nazionale al c. 2 dell’art. 24-ter del D. Lgs. n. 504/1995 ha adottato, del tutto arbitrariamente, una nozione di “gasolio commerciale” più restrittiva di quella prevista dal legislatore comunitario al richiamato art. 7 e, per l’effetto, ha illegittimamente limitato il diritto al rimborso ai soli soggetti che svolgono servizi di trasporto regolare di passeggeri, con esclusione, invece, di tutti i soggetti esercenti servizi di trasporto occasionale, quale l’attività di noleggio con conducente, che pure rientrano nell’ambito di applicazione del richiamato art. 7.

Ad ulteriore conferma, giunge la risposta della Commissione europea del 23.3.2018 all’interrogazione parlamentare del 9.02.2018 che testualmente recita “La Commissione è del parere che l’art. 7 della direttiva 2003/96/CE non prevedeva la possibilità per gli Stati membri dell’UE di adottare una definizione nazionale più restrittiva (del tipo descritto nell’interrogazione dell’onorevole deputato) di quella di cui all’art. 7, par. 3, lett. a) e b), della stessa” e soggiunge “I servizi della Commissione contatteranno le autorità italiane competenti per verificare il recepimento della suddetta disposizione della direttiva nella legislazione nazionale e valuteranno opportune azioni atte a garantire la corretta attuazione della normativa UE”.

Una posizione, quella della Commissione, che chiarisce e conferma quanto sostenuto da MM&A ed ANAV e, dunque, che la nozione di “gasolio commerciale” ricomprende, anzitutto, i servizi di linea, per tali intendendosi quelli che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato od indirizzato a specifiche categorie di utenti, ma anche i servizi non di linea e occasionali svolti mediante autobus.

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